(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 6
                             marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale giugno 1997, n. 45
    1.  L'art. 10  della  legge  regionale  27 giugno 1997, n. 45, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  10.  (Istituzione  della  R.E.A.  S.p.a.). - 1. La Regione
promuove  la  costituzione  di  una  societa'  per azioni, denominata
R.E.A.  (Regional  Energy  Agency), a prevalente partecipazione della
Regione  e  degli  enti locali, ai sensi degli articoli 57 e 59 dello
statuto.  La  R.E.A. S.p.a. e' aperta alla partecipazione degli altri
soggetti  pubblici e privati che operano nel settore dell'energia, ed
in  particolare  delle agenzie per l'energia costituite ed operanti a
livello locale.
    2.   La   R.E.A.   S.p.a.   opera   in  materia  di  risparmio  e
razionalizzazione  delle  risorse  energetiche,  dello sviluppo delle
fonti    rinnovabili    di    energia    e    costituisce    supporto
tecnico-conoscitivo  per  la  pianificazione  e per l'esercizio delle
funzioni della Regione e degli enti locali nonche' per gli interventi
degli altri soggetti pubblici e privati nel settore.
    3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta  regionale propone all'approvazione del consiglio regionale lo
schema  dello  statuto  della  R.E.A. S.p.a., previa verifica con gli
organismi  rappresentativi  degli enti locali, perseguendo la massima
partecipazione   ed  il  coinvolgimento  degli  enti  locali  stessi.
Contestualmente  la giunta regionale riferisce al consiglio regionale
in  ordine  alla disponibilita' dei soggetti partecipanti alla R.E.A.
S.p.a.  e sullo stato di attuazione della presente legge e del P.E.R.
a livello locale. A seguito dell'approvazione dello schema di statuto
la  giunta regionale e' autorizzata a compiere gli atti necessari per
la costituzione della R.E.A. S.p.a.
    4.  I  rapporti  tra la Regione e la R.E.A. S.p.a. in ordine alle
attivita'  di  cui  al comma 2, svolte dalla R.E.A. S.p.a. e riferite
all'esercizio  delle  funzioni  regionali,  sono regolati da apposita
convenzione".